Il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa sta riscuotendo ottimi risultati. Negli ultimi sei anni sono infatti più di 37mila le famiglie in difficoltà economiche a cui è stato sospeso per 18 mesi il pagamento delle rate del proprio mutuo.
A rivelarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha fatto il punto sui sei anni di operatività del Fondo, istituito nel 2010.
«Si conferma – afferma in una nota il MEF – l’efficacia di uno strumento che vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie che vanno incontro alle esigenze delle fasce deboli della popolazione».
Ma quali sono le condizioni per accedere al Fondo di Solidarietà? Vediamole nel dettaglio.
Fondo di Solidarietà Mutui: termini e condizioni
La sospensione del pagamento della rata è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi – relativi alla sola persona del mutuatario – intervenuti successivamente alla stipula del contratto e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, numero 3 del Codice Civile (tranne risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa);
- morte del mutuatario, già intestatario o cointestatario del mutuo;
- riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 %;
Come funziona il Fondo
La richiesta va effettuata compilando la modulistica presente sul sito del MEF e della CONSAP, la società del MEF gestore del Fondo.
La sospensione del pagamento non comporta l’applicazione né di commissioni né di spese di istruttoria.
Essa avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive ed è concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.