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Il dibattito sulla bontà dei voucher Inps come strumento per la ripresa dell’economia è stato molto acceso nel corso degli ultimi mesi, tanto da portare all’attuazione di alcune modifiche. Per il 2017 è prevista una maggiore tracciabilità dei voucher, oltre ad una disciplina sanzionatoria elaborata ad hoc.
Tali modifiche, di cui tenere conto nell’anno in corso, prevedono che gli imprenditori, eccezion fatta per quelli agricoli, e i professionisti che fanno uso dei buoni lavoro, inviino almeno un’ora (60 minuti) prima dell’inizio delle prestazioni retribuite in questo modo un messaggio telefonico o una e mail alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tale comunicazione ha l’obiettivo di trasmettere i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore d’opera, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Le eccezioni
Gli imprenditori agricoli, invece, hanno un’altra disciplina a cui fare riferimento: essi hanno l’obbligo di comunicare entro gli stessi termini e con le stesse modalità i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con la differenza che il periodo di riferimento non deve superare i 3 giorni.
Questa differenza è legata alle caratteristiche del lavoro agricolo, che può avere intrinseche delle difficoltà di previsione anticipata della fine dell’opera retribuita (a partire dal tempo meteo che, se non volge al bello,può rallentare se non fermare il lavoro).
Inoltre non hanno obbligo di comunicazione gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico: tali soggetti possono usare i buoni come si è fatto nei mesi precedenti.
Dove inviare la comunicazione telematica
Il Decreto Legislativo n. 185/2016 stabilisce che tale comunicazione preventiva va inviata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tuttavia non stabilisce e specifica gli indirizzi utili, che si trovano all’interno della circolare n. 1 del 17/10/2016 emanata dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
E’ possibile adoperare un qualunque indirizzo mail, non necessariamente PEC, indicando il codice fiscale e la ragione sociale del committente nell’oggetto della e-mail. Se si necessita di apportare modifiche è possibile farlo non oltre i 60 minuti prima delle attività oggetto della mail.
E’ bene che i committenti conservino la copia delle e-mail.
Le sanzioni
Coloro che non si atterrano alle nuove regole pagheranno una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Vi è l’esclusione della possibilità di applicare la diffida ex articolo 13 Decreto Legislativo n. 124/2004.
Tale normativa tenta di rendere più severe le precedenti disposizioni: il nuovo decreto impone che si adempia alle attuali disposizioni ogni qual volta che viene utilizzato il buono lavoro INPS, con l’eventuale previsione di ripetere la procedura anche più volte nel corso della stessa giornata, nel caso in cui vengano svolte ore di lavoro frazionate.
Infine, quanto alla possibilità di inviare la comunicazione tramite cellulare e uso di messaggistica, ancora non sono state messe a punto infrastrutture tecnologiche adeguate, quindi è possibile agire esclusivamente con posta elettronica.
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